L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 5 agosto 2010, ha approvato il disegno di legge n. 336 - 338 dal titolo «Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 9 agosto 2010. Nel corpo del suddetto provvedimento legislativo, a seguito dell'approvazione di un emendamento aggiuntivo, e' stato inserito l'articolo 5, attinente a misure di sostegno in favore dei comuni in crisi finanziaria, che da' adito a censura di costituzionalita' per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione. L'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, modificato dalla norma censurata teste' approvata, prevede l'erogazione di anticipazioni di cassa a carico del bilancio regionale, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali, in favore dei comuni per far fronte ad esigenze di ordine pubblico e/o situazioni di emergenza comprese quelle relative alla gestione integrata dei rifiuti. Le anticipazioni ioni concesse devono essere recuperate in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso, approvato con decreto del Ragioniere regionale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali, sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, o con eventuali altre assegnazioni di competenza dei medesimi. In base alla suddetta disposizione legislativa sono stati erogati nel 2009, secondo i chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 488/1969, euro 261.555.249,55 a circa 160 amministrazioni locali, (per talune di esse in piu' occasioni e per significativi importi) ed iscritte apposite voci di entrata (cap. 4207) e di spese (cap. 215212) nel bilancio della regione. Orbene, con la norma censurata, il legislatore interviene disponendo che il termine per il rimborso delle anticipazioni gia' erogate e/o da erogarsi sia determinato in 10 anni, omettendo non solo la necessaria quantificazione degli oneri finanziari derivanti, ma anche l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte, ponendosi pertanto in evidente contrasto con il precetto posto dall'art. 81, 4° comma della Costituzione. Codesta Ecc.ma Corte ha infatti piu' volte precisato che «il legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (ex multis sentenza n. 359 del 2007) ed ha anche chiarito che «la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare, in esercizi futuri» (sentenza n. 141 del 2010). Nella sentenza n. 213 del 2008, inoltre, codesta Corte ha ribadito che il principio posto dall'art. 81, 4° comma della Costituzione e' vincolante anche per le regioni a statuto speciale ed ha specificato che «l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualita' rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri gia' gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 1 del 1966) chiarendo altresi' che ogni anticipazione di entrata ha un suo costo». Ed invero ogni finanziamento ed ogni anticipazione ha un suo costo che non puo' essere compensato con la mera restituzione della somma anticipata, considerando l'operazione finanziaria una mera partita di giro che non necessita di copertura, in quanto trova compensazione tra i capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale. Codesta Corte, infatti, nella sentenza n. 54 del 1983, ha puntualizzato che «per aversi una partita di giro in senso proprio l'ente regione dovrebbe porsi come debitore e creditore nello stesso momento e per identico ammontare» mentre cio' non accade evidentemente nella fattispecie in esame in quanto la restituzione delle somme anticipate in un anno finanziario e' dilazionata in numero diverso (dieci) di esercizi rispetto a quello originariamente determinato al momento della concessione dell'anticipazione. Inoltre l'imputazione al capitolo di entrata dei proventi del recupero e' soltanto la soluzione contabile imposta dallo stesso meccanismo dell'anticipazione che non comporta l'idonea copertura della spesa richiesta dall'art. 81 della Costituzione. Orbene, la via prescelta dal legislatore regionale in quanto implica «la necessaria scissione tra la fase dell'anticipazione e quella del recupero» (sentenza n. 54 del 1983) - scissione resa ancor piu' evidente dalla prevista dilazione per il rimborso - offende l'invocato precetto costituzionale nonostante le cautele disposte dall'art. 11 della L. R. n. 6/2009 per garantire il rientro delle risorse anticipate. Poiche' «l'anticipazione costituisce pur sempre un nuovo onere a carico del bilancio regionale, la relativa copertura va reperita ai sensi dell'art. 81, ultimo comma Cost., attraverso i mezzi consueti: cioe' con quelle fonti di finanziamento della spesa che consentono di non alterare nel corso dell'esercizio i dati impostati nel bilancio di previsione.» (sentenze n. 54 del 1983, n. 13 del 1987 e n. 213 del 2008). Determinante e' altresi' la considerazione svolta da codesta Corte nella sentenza n. 30 del 1959, secondo cui non si puo' assumere che mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta «copertura», cioe' dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggior onere. La mancanza o la esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto della stessa che, nel caso in esame, in base alle argomentazioni svolte comporta invece un innegabile nuovo, maggiore costo per l'amministrazione regionale suscettibile di alterare gli equilibri ed i saldi finanziari per il corrente esercizio nonche' per quelli futuri in assenza di una apposita, idonea manovra correttiva.