L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 5 agosto 2010,
ha approvato il disegno di legge n. 336 - 338 dal titolo  «Interventi
per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del
randagismo. Interventi in favore dei comuni  in  crisi  finanziaria»,
pervenuto a questo Commissariato dello Stato,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 9 agosto 2010. 
    Nel corpo  del  suddetto  provvedimento  legislativo,  a  seguito
dell'approvazione di un emendamento  aggiuntivo,  e'  stato  inserito
l'articolo 5, attinente a misure di sostegno in favore dei comuni  in
crisi finanziaria, che da' adito a censura di  costituzionalita'  per
violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione. 
    L'articolo 11  della  legge  regionale  14  maggio  2009,  n.  6,
modificato  dalla   norma   censurata   teste'   approvata,   prevede
l'erogazione  di  anticipazioni  di  cassa  a  carico  del   bilancio
regionale, nel limite del 30 per cento del  fondo  per  le  autonomie
locali, in favore dei comuni per far fronte  ad  esigenze  di  ordine
pubblico e/o situazioni di emergenza comprese  quelle  relative  alla
gestione integrata dei rifiuti. 
    Le anticipazioni ioni concesse devono essere recuperate  in  base
ad un  dettagliato  piano  finanziario  di  rimborso,  approvato  con
decreto del Ragioniere  regionale,  a  valere  sui  trasferimenti  in
favore degli enti locali, sulla base delle  risorse  attribuite  agli
stessi ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002,  n.
2, o con eventuali altre assegnazioni di competenza dei medesimi. 
    In base alla suddetta disposizione legislativa sono stati erogati
nel  2009,  secondo  i   chiarimenti   forniti   dall'amministrazione
regionale  ai  sensi  dell'art.   3   del   D.P.R.   488/1969,   euro
261.555.249,55 a circa 160 amministrazioni  locali,  (per  talune  di
esse in piu' occasioni  e  per  significativi  importi)  ed  iscritte
apposite voci di entrata (cap. 4207) e di  spese  (cap.  215212)  nel
bilancio della regione. 
    Orbene,  con  la  norma  censurata,  il  legislatore   interviene
disponendo che il termine per il rimborso  delle  anticipazioni  gia'
erogate e/o da erogarsi sia determinato in  10  anni,  omettendo  non
solo la necessaria quantificazione degli oneri finanziari  derivanti,
ma anche l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte,  ponendosi
pertanto in evidente contrasto con il precetto posto dall'art. 81, 4°
comma della Costituzione. 
    Codesta Ecc.ma Corte ha infatti  piu'  volte  precisato  che  «il
legislatore  regionale  non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si
ispira» (ex multis sentenza n. 359 del 2007) ed ha anche chiarito che
«la copertura di nuove spese deve essere credibile,  sufficientemente
sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con  la
spesa che si intende effettuare, in esercizi futuri» (sentenza n. 141
del 2010). 
    Nella sentenza  n.  213  del  2008,  inoltre,  codesta  Corte  ha
ribadito  che  il  principio  posto  dall'art.  81,  4°  comma  della
Costituzione e' vincolante anche per le regioni a statuto speciale ed
ha specificato che «l'obbligo di copertura deve essere osservato  con
puntualita' rigorosa nei confronti delle spese  che  incidono  su  un
esercizio in corso e deve valutarsi  il  tendenziale  equilibrio  tra
entrate ed  uscite  nel  lungo  periodo,  valutando  gli  oneri  gia'
gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n.  1  del  1966)  chiarendo
altresi' che ogni anticipazione di entrata ha un suo costo». 
    Ed invero ogni finanziamento ed  ogni  anticipazione  ha  un  suo
costo che non puo' essere compensato con la mera  restituzione  della
somma anticipata,  considerando  l'operazione  finanziaria  una  mera
partita di giro che non  necessita  di  copertura,  in  quanto  trova
compensazione tra i capitoli di  entrata  e  di  spesa  del  bilancio
regionale. 
    Codesta Corte,  infatti,  nella  sentenza  n.  54  del  1983,  ha
puntualizzato che «per aversi una partita di giro  in  senso  proprio
l'ente regione dovrebbe porsi come debitore e creditore nello  stesso
momento  e  per  identico   ammontare»   mentre   cio'   non   accade
evidentemente nella fattispecie in esame in  quanto  la  restituzione
delle somme anticipate in  un  anno  finanziario  e'  dilazionata  in
numero diverso (dieci) di esercizi rispetto a quello  originariamente
determinato al momento della concessione dell'anticipazione. 
    Inoltre l'imputazione al capitolo di  entrata  dei  proventi  del
recupero e' soltanto la  soluzione  contabile  imposta  dallo  stesso
meccanismo dell'anticipazione che  non  comporta  l'idonea  copertura
della spesa richiesta dall'art. 81 della Costituzione. 
    Orbene, la via prescelta  dal  legislatore  regionale  in  quanto
implica «la necessaria scissione tra  la  fase  dell'anticipazione  e
quella del recupero» (sentenza n. 54 del 1983) - scissione resa ancor
piu' evidente dalla prevista dilazione  per  il  rimborso  -  offende
l'invocato precetto costituzionale  nonostante  le  cautele  disposte
dall'art. 11 della L. R. n. 6/2009 per  garantire  il  rientro  delle
risorse anticipate. 
    Poiche' «l'anticipazione costituisce pur sempre un nuovo onere  a
carico del bilancio regionale, la relativa copertura va  reperita  ai
sensi dell'art. 81, ultimo comma Cost., attraverso i mezzi  consueti:
cioe' con quelle fonti di finanziamento della spesa che consentono di
non alterare nel corso dell'esercizio i dati impostati  nel  bilancio
di previsione.» (sentenze n. 54 del 1983, n. 13 del 1987 e n. 213 del
2008). 
    Determinante e' altresi'  la  considerazione  svolta  da  codesta
Corte nella sentenza n. 30 del 1959, secondo cui non si puo' assumere
che  mancando  nella  legge   ogni   indicazione   della   cosiddetta
«copertura», cioe' dei mezzi per far fronte  alla  nuova  o  maggiore
spesa, si debba per questo solo fatto  presumere  che  la  legge  non
implichi nessun onere o  nessun  maggior  onere.  La  mancanza  o  la
esistenza di un onere  si  desume  dall'oggetto  della  legge  e  dal
contenuto  della  stessa  che,  nel  caso  in  esame,  in  base  alle
argomentazioni svolte comporta invece un innegabile  nuovo,  maggiore
costo per l'amministrazione regionale suscettibile  di  alterare  gli
equilibri ed i saldi finanziari per il corrente esercizio nonche' per
quelli futuri in assenza di una apposita, idonea manovra correttiva.